PROPOSTA DI LEGGE

Art. 1.

      1. Nella propaganda pubblicitaria di autoveicoli, motoveicoli, motocicli o altri veicoli a motore è vietato qualsiasi riferimento alla velocità raggiungibile dal veicolo stesso.

Art. 2.

      1. L'Autorità garante della concorrenza e del mercato provvede ad accertare e a sanzionare le violazioni del divieto di cui al comma 1, con le modalità e i poteri di cui all'articolo 26 del codice del consumo, di cui al decreto legislativo 6 settembre 2005, n. 206, applicando una sanzione amministrativa pecuniaria da 50.000 euro a 500.000 euro, tenuto conto della gravità e della durata della violazione.

Art. 3.

      1. I proventi delle sanzioni amministrative di cui all'articolo 2 sono iscritti in apposita unità previsionale di base dello stato di previsione del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti per essere destinati al finanziamento di iniziative di educazione stradale e a campagne di informazione e prevenzione sulla sicurezza stradale.